LOTTERIA SCONTRINI 2021


LOTTERIA SCONTRINI 2020!

Lotteria degli scontrini, l’Agenzia delle Entrate fissa le regole per partecipare.

Nel provvedimento del 31 ottobre 2019 sono contenute le istruzioni per consumatori e commercianti: i primi dovranno richiedere il codice lotteria, i secondi dovranno adattare i registratori telematici.

HAI UN PROGRAMMA TGS? COSA DEVI FARE?

SE HAI UN PROGRAMMA TGS SEI FORTUNATO… L’AGGIORNAMENTO NON COSTA NULLA!!!

I registratori di cassa telematici, così come anche la procedura da software gestionale, dovranno essere configurati di modo da consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione del codice lotteria rilasciato (facoltativamente) dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale, ovvero all’atto di effettuazione dell’operazione.
Anche i registratori di cassa telematici recentemente acquistati dovranno quindi essere aggiornati, tenuto conto anche delle nuove specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Sono tre le principali novità fiscali in vigore dal 1 Gennario 2021:

  • Lotteria degli scontrini (nuova partenza prorogata il 1° Febbraio 2021)
  • Nuovo tracciato XML 7 (obbligatorio dal 1° Aprile 2021)
  • Nuova Aliquota IVA 5% per mascherine e dispositivi covid.

Occorreranno due tipologie di intervento. Aggiornamento software  e aggiornamento stampante telematica

  • Lato Software:
    Aggiornamento della versione software TGS a 5.3.8.0. o superiore.
    Questo aggiornamento è incluso nel costo del canone di assistenza annuo, per cui tutti i clienti in regola con l’assistenza tecnica, ne potranno usufruire gratuitamente.
    L’aggiornamento richiede 5 minuti in teleassistenza con il nostro helpdesk tecnico.
    Si hai capito bene. Non sono previsti costi di aggiornamento software per adeguare il tuo gestionale alle nuove normative!
  • Lato Stampante Fiscale:
    Aggiornamento del Firmware. Questa procedura è necessaria per tutte le stampanti telematiche, poichè senza, non potrebbero riconoscere i nuovi comandi del tracciato XML e del codice lotteria.
    In base al tipo di stampante fiscale ci sono dei costi che variano in base al modello. Generalmente tutti i marchi propongono un pacchetto di aggiornamenti in abbonamento abbastanza conveniente.
    Se hai una stampante EPSON, verifica qui se è già è pronta per i nuovi protocolli di comunicazione

Come funziona

Lotteria degli scontrini al via dal 1° Febbraio 2021. Dal 1° dicembre si può richiedere il codice (puoi richiedere il codice a questo link) per partecipare alle estrazioni, con premi che vanno da 25.000 euro a 5.000.000 di euro. La lotteria anti-evasione punta a trasformarsi in veicolo per lo stimolo ai pagamenti tracciabili, accanto al bonus bancomat: la Manovra, all’esame del Parlamento, cancella i premi previsti per le transazioni in contanti, in coerenza con il Piano Italia Cashless.

Le novità non mancano. L’Agenzia delle Entrate ha incluso nelle spese per le quali si potranno ottenere i biglietti virtuali anche quelle sanitarie, a patto che il contribuente non comunichi il codice fiscale in sede d’acquisto.

Come funziona la lotteria degli scontrini, come partecipare e soprattutto quali sono i premi in palio?

In attesa di ulteriori possibili novità, facciamo il punto sulla base delle indicazioni contenute nella guida dell’Agenzia delle Entrate.

Lotteria degli scontrini dal 1° Febbraio 2021: ecco come funziona e premi

Per partecipare alla lotteria degli scontrini sarà necessario, per il consumatore, richiedere il codice lotteria sul sito dell’Agenzia delle Entrate (puoi richiedere il codice a questo link), e comunicarlo facoltativamente contestualmente all’emissione dello scontrino elettronico.

Il commerciante, dal canto suo, dovrà trasmettere i dati relativi al contribuente che ha espresso la volontà di partecipare alla lotteria degli scontrini, mediante il registratore telematico, opportunamente adattato, ovvero tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Possono partecipare alla lotteria solo le transazioni eseguite con pagamento elettronico!

 

Due sono le insidie:

  1. La prima è la necessità per tutti i consumatori di richiedere le credenziali per l’accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate, al fine di poter ottenere il proprio codice lotteria;
  2. la seconda è la necessità per i commercianti di aggiornare i registratori telematici già acquistati, al fine di configurarli per l’acquisizione dei dati necessari.

È il provvedimento del 31 ottobre 2019 a spiegare come partecipare alla lotteria degli scontrini. La data d’avvio è fissata al 1°febbraio 2021, giorno entro il quale sia commercianti che consumatori dovranno farsi trovare pronti.

Lotteria degli scontrini: come funzionano estrazioni e premi

Non tutti potranno partecipare alla lotteria con lo scontrino elettronico, ma soltanto i contribuenti maggiorenni e residenti in Italia.

Con ogni scontrino elettronico relativo a spese di importo pari ad almeno 1 euro a partire dal 1° Febbraio 2021 i contribuenti potranno concorrere all’assegnazione di premi di importo fino a 5 milioni di euro.

Per partecipare all’estrazione dei premi in palio bisognerà munirsi del codice lotteria e si avrà diritto ad un biglietto virtuale per ogni euro speso.

Guardando alle novità previste, la lotteria legata allo scontrino elettronico sarà riservata esclusivamente a chi paga con pagamento elettronico (carte o bancomat).
Nel dettaglio, sono dieci i premi mensili previsti per la lotteria cashless, di importo pari a 100.000 euro ciascuno.

I più fortunati potranno portarsi a casa un premio all’anno pari a 5 milioni di euro.

Per partecipare alle estrazioni bisognerà comunicare all’esercente il proprio codice lotteria, sul portale disponibile dal 1° dicembre.

L’adempimento riguarda tutti i contribuenti muniti di stampante fiscale e quindi, l’obbligo sussiste anche per gli artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico, o nell’abitazione del cliente, come pure per le somministrazioni di alimenti e bevande.

La lotteria degli scontrini è una delle misure al centro del piano di lotta all’evasione fiscale e, grazie al “gioco del conflitto di interessi” tra consumatori e negozianti, punta ad invogliare i contribuenti a richiedere l’emissione dello scontrino elettronico e a pagare con strumenti tracciabili (carte, bancomat e APP).

 

E SE L’ESERCENTE SI RIFIUTASSE DI PARTECIPARE?

Partecipare alla Lotteria degli scontrini è facoltativo:

  • Facoltativo per il cliente
  • Facoltativo per l’esercente…. Tuttavia….

Il commerciante o l’artigiano che rifiuterà di far partecipare alla lotteria degli scontrini potrà essere segnalato dagli stessi clienti e potranno essere inseriti nelle liste dei contribuenti a rischio evasione.
Nella pratica, il tutto si tradurrà nella possibilità di controlli da parte del Fisco.

 

Commercianti ed artigiani che rifiuteranno di comunicare il codice lotteria e gli ulteriori dati necessari per le estrazioni, potranno quindi essere inseriti nelle liste dei contribuenti a rischio evasione. Nella pratica, il tutto si tradurrà nella possibilità di controlli da parte del Fisco.

fonte www.informazionefiscale.it

CREDITO DI IMPOSTA

E’ possibile usufruire di un Credito di Imposta per l’adeguamento o la sostituzione della stampante fiscale:

  • € 250,00 per un nuovo Acquisto:

    Il credito di imposta dispobinibile per l’acquisto di una nuova stampante telematica arriva fino a € 250,00.

  • € 50,00 per l’adeguamento:

    Il credito di imposta disponibile per il solo adeguamento di una stampante esistente arriva fino a € 50,00.

Come utilizzare il Credito di Imposta:

  • Unicamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) tramite modello F24 (deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).
  • A partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti.

È necessario, ai fini della fruizione del credito, che il corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile.

VERIFICA SE LA TUA EPSON E' COMPATIBILE

Verifica se la tua stampante EPSON è già pronta per la trasmissione del codice Lotteria e al nuovo standard XML7.

 

VERIFICA FIRMWARE EPSON

FAQ (Risposte a Domande Frequenti)

CHE COS'E' LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI?

Se sei maggiorenne e residente in Italia parteciperai alla lotteria degli scontrini semplicemente acquistando – in contanti o senza – beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

Partecipare alla lotteria sarà facile: basterà procurarsi il codice lotteria e mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto. Così, il tuo scontrino elettronico ti consentirà di partecipare alla lotteria.

Ti spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

COME RICHIEDERE IL CODICE LOTTERIA

A questo link puoi richiedere il tuo codice lotteria. 

Una volta ottenuto il codice lotteria, potrai stamparlo e salvarlo sul tuo dispositivo mobile per poi esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto.

Il codice lotteria è univocamente abbinato al tuo codice fiscale e serve a mantenerlo anonimo: né l’esercente né altri potranno risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.

Se dimentichi o perdi il codice lotteria, puoi richiederne un altro sempre disponibile a questo link.
Se poi dovessi ricordare o ritrovare il primo codice lotteria ottenuto, potrai comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

COSA SUCCEDE SE L'ESERCENTE SI RIFIUTA DI PARTECIPARE?

Partecipare alla Lotteria degli scontrini è facoltativo:

  • Facoltativo per il cliente
  • Facoltativo per l’esercente…. Tuttavia….

Il commerciante o l’artigiano che rifiuterà di far partecipare alla lotteria degli scontrini potrà essere segnalato dagli stessi clienti e potranno essere inseriti nelle liste dei contribuenti a rischio evasione.
Nella pratica, il tutto si tradurrà nella possibilità di controlli da parte del Fisco.

PREMI ED ESTRAZIONI

Dal 2021 saranno effettuate:

  • estrazioni settimanali “ordinarie” con sette premi da 5.000 euro ciascuno
  • estrazioni settimanali “zerocontanti” con 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti
  • estrazioni mensili “ordinarie” con 3 premi da 30.000 euro
  • estrazioni mensili “zerocontanti” con 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Seguiranno le estrazioni annuali: quella “ordinaria” con un premio pari a 1.000.000 di euro e quella “zerocontanti” con un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente.

CALENDARIO ESTRAZIONI

A partire dal 2021, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Qualora la giornata di estrazione coincida con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Le prime estrazioni settimanali del 2021 saranno effettuate giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59.

Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente (se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo).

Ecco il calendario delle estrazioni mensili 2021:

  • giovedì 11 febbraio
  • giovedì 11 marzo
  • giovedì 8 aprile
  • giovedì 13 maggio
  • giovedì 10 giugno
  • giovedì 8 luglio
  • giovedì 12 agosto
  • giovedì 9 settembre
  • giovedì 14 ottobre
  • giovedì 11 novembre
  • giovedì 9 dicembre.

A inizio 2022, in data da definire, si terranno le prime estrazioni annuali a cui parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio 2021 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021.

La data delle estrazioni annuali per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della quantificazione dei premi non reclamati che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell’estrazione annuale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 540 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. – Così come modificato da ultimo dagli articoli 19, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.”

 

L. 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 541 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. – Così come modificato da ultimo dagli articoli 19, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

“La partecipazione all’estrazione a sorte di cui al comma 540 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.”

 

L. 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 542 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019, così come sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e, successivamente, così modificato dagli artt. 19, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

“ Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.”

 

L. 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 544 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019.

“Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.”

 

D.L. 19/05/2020, n. 34 articolo 141 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

“All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole “A decorrere dal 1° luglio 2020” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2021”.

 

D.L. 26/10/2019, n. 124 articolo 19 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

“All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540, è aggiunto in fine il seguente periodo: “I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.”;
b) il comma 542 è sostituito dal seguente: “542. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.”.

 

D.L. 26/10/2019, n. 124 articolo 20 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

“ All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “1° gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio”;
b) al secondo periodo, le parole: “codice fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,”;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”.”

(Apre una nuova finestra)Provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate – pdf

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